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Chiusura spazio aereo? Da rimborsi a voli alternativi cosa spetta al passeggero

RedazioneBy Redazione26 Giugno 2025Nessun commento2 Mins Read
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(Adnkronos) – "Quando viene chiuso uno spazio aereo si rientra nei casi previsti dalla normativa (Regolamento (CE) n. 261/2004) per la cancellazione del volo. Il passeggero, quindi, ha diritto all'assistenza e ai rimborsi o, a sua scelta, alla riprotezione. Per quanto riguarda l'assistenza ha diritto, a titolo gratuito, a 2 telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all'attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione". A fare il punto con Adnkronos/Labitalia Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale dei consumatori. "Il passeggero poi – spiega – può scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l'imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti. Non ha invece diritto alla compensazione pecuniaria, ossia a un indennizzo, se, come in questo caso, il vettore può provare che la cancellazione del volo non dipende dalla compagnia ed è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso". "Attenzione – avverte – che queste regole valgono se l'aeroporto di partenza è in un paese membro dell'Ue (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) o se l'aeroporto di arrivo è in un paese dell'Ue (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera) qualora il vettore aereo sia comunitario e non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale. Il passeggero deve, inoltre, avere una prenotazione confermata e presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dal vettore aereo o dall’operatore turistico o qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata. Consigliamo al consumatore di far valere subito i suoi diritti, presentando un reclamo alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al tour operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto".  —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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